Art. 1.

      1. Al comma 8-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, le parole: «I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio.» sono soppresse.